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PROROGATA AL 30 APRILE 2021 LA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO CON SCADENZA 31 GENNAIO

PROROGATA AL 30 APRILE 2021 LA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO CON SCADENZA 31 GENNAIO

PROROGATA AL 30 APRILE 2021 LA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO CON SCADENZA 31 GENNAIO

Si rende noto che nel corso dei lavori parlamentari di conversione del decreto legge n. 125/2020 nella legge 27 novembre 2020 n. 159, è stato aggiunto all’articolo 1 il comma 4-quater che modifica come segue l'articolo 104, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sostituendo le parole “al 31 dicembre 2020” con le parole “al 30 aprile 2021”.
Pertanto, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata ora al 30 aprile 2021, salva la validità ai fini dell’espatrio che resta limitata alla data di scadenza riportata sul documento.

I documenti il cui termine di validità è posticipato sono:

  • ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
  • la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
  • il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

NB - sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, comma 2, D.P.R. 445 del 2000):

  • il passaporto;
  • la patente di guida;
  • la patente nautica;
  • il libretto di pensione;
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • il porto d’armi;
  • le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Non rientrano nella definizione di documenti di identità e di riconoscimento le tessere sanitarie (le quali sono state prorogate al 30 giugno 2020 dall'art.17-quater del DL 18/2020).

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