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Rilascio e rinnovo carte d'identità

Rilascio e rinnovo carte d'identità

Rilascio e rinnovo carte d'identità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 Visto l’art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 con le successive modificazioni ed integrazioni e le circolari del Ministero dell’Interno

  RICORDA

 

– che la carta di identità può essere rilasciata anche ai neonati ed ha la seguente validità(*):

 

  • Tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre;
  • Cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
  • Dieci anni per i maggiori di età.

 

– La carta d’identità è, per adulti e minori cittadini italiani, documento necessario, in mancanza di passaporto, per espatriare in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno particolari intese con il nostro paese; l’elenco aggiornato dei paesi che permettono l’espatrio con la sola carta d’identità è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno.

 

– I genitori o chi esercita la potestà sui minori dei quattordici anni potranno richiedere l’apposizione sulla carta d’identità dell’indicazione della paternità o maternità o di chi esercita la potestà genitoriale. Tale indicazione risulta necessaria in caso di espatrio del minore dei 14 anni accompagnato dagli stessi. Se il minore dei 14 anni espatria accompagnato da terzi (come, ad esempio, gli insegnanti in caso di gita scolastica) dovrà essere anche redatto un atto di assenso e accompagnamento vidimato dalla questura.

 

– ai cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti nella speciale anagrafe (A.I.R.E.), la carta d’identità può essere rilasciata anche dal Consolato italiano, previa compilazione di apposito modulo. Prima del rilascio l’ufficio consolare chiederà al Comune di iscrizione A.I.R.E. il prescritto nulla osta.

 

– coloro che posseggono la carta di identità scaduta non possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione richiedendola tempestivamente all’ufficio comunale;

 

– che i possessori di carta di identità con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, dovranno chiedere all’ufficio comunale la convalida del documento per ulteriori cinque anni. La richiesta può essere avanzata anche da persona diversa dall’intestatario, purché munito di delega e del documento da convalidare;

 

– che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza e, sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile;

 

– che la stessa può sostituire la presentazione della certificazione, dei dati in essa contenuti, attraverso la presentazione di copia fotostatica del documento, anche non autenticata;

 

– che copia, anche non autenticata, della carta di identità può essere allegata ad istanza diretta alla pubblica amministrazione in sostituzione dell’autenticazione della firma.

 

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.


 

(*) N.B. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo”. Tale disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del D.L. 5/2012 (9 febbraio 2012).

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